Gli agenti di cambio cui siano contestati abusi o mancanze nell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignita' o al decoro professionale, o violazioni alle norme della legge professionale dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del competente Consiglio dell'Ordine.

Testo vigente dal 17 giugno 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-29;402~art19 · fonte del testo