Al personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme degli articoli 42 e seguenti. La domanda deve essere presentata nel termine previsto dall'articolo 40, ultimo comma, al presidente del Consiglio di Stato, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri corredata di una relazione sull'attivita' svolta dal richiedente, dello stato di servizio e di ogni altro documento utile. Il personale inquadrato ai sensi del primo comma dell'articolo 40 non puo' essere assegnato in servizio ai tribunali amministrativi regionali se non in base a domanda. I funzionari dirigenti del Consiglio di Stato sono inquadrati ad ogni effetto dalla data del conseguimento della qualifica.

Testo vigente dal 29 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art47 · fonte del testo