Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento.

Testo vigente dal 29 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art11 · fonte del testo