Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri generali adottati dal Consiglio nazionale, amministra l'Ente ed in particolare:

  • 1)delibera i regolamenti e loro eventuali successive modificazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
  • 2)delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
  • 3)delibera annualmente la misura delle prestazioni assistenziali in base ai limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;
  • 4)decide sui ricorsi degli iscritti e degli aventi diritto avverso le decisioni del Comitato esecutivo, entro 30 giorni dalla data della comunicazione da parte dell'interessato, nonche' avverso le iscrizioni nei ruoli contributivi negli stessi termini;
  • 5)delibera i criteri generali e i limiti delle forme di impiego delle disponibilita' patrimoniali;
  • 6)delibera l'organico e il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente;
  • 7)adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art12 · fonte del testo