Art. 4 — Dipartimento della pubblica sicurezza

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:

  • 1)all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
  • 2)al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
  • 3)alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
  • 4)alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art4 · fonte del testo