I reparti mobili sono istituiti per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso. I predetti reparti o unita' organiche degli stessi possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia, previa autorizzazione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico e' assegnato, di norma, personale maschile. L'obbligo di permanenza in caserma e' stabilito con apposite norme contenute nel regolamento di servizio di cui all'articolo 111. I reparti mobili debbono disporre di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamita'; il personale che vi presta servizio dovra' essere preparato allo speciale impiego.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art33 · fonte del testo