Art. 34 — Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero

Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare all'estero, l'importo della sovvenzione e' determinato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo tenendo presenti:

  • a)il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;
  • b)la posizione geografica della localita' in cui si svolge la manifestazione;
  • c)l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane;
  • d)l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate. I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonche' i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalita' italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali puo' essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso concertistico.

Testo vigente dal 16 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art34 · fonte del testo