[1](Indennita' speciale annua dovuta alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra)

[2]All'articolo 79 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' aggiunto il seguente comma: "L'indennita' speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito, spetta anche alle vedove ed agli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella L, alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dal presente articolo".

Testo vigente dal 12 agosto 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-28;585~art11 · fonte del testo