I benefici previsti dalla legislazione delle pensioni di guerra, la cui concessione e' subordinata all'esistenza di un reddito complessivo netto, non superiore a lire 720.000 annue, ai sensi della legge 9 novembre 1961, n. 1240, vengono concessi, a datare dal 1 gennaio 1965, sussistendo gli altri requisiti prescritti, alla condizione che gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

Testo vigente dal 7 dicembre 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-25;1266~art6 · fonte del testo