All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono soppresse le parole costituenti il secondo capoverso della lettera b) del numero 2: "Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra e' elevato: ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore; ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto".

Testo vigente dal 11 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;74~art6 · fonte del testo