Poiché gli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen. nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689 sono stati ritenuti costituzionalmente illegittimi nella parte in cui escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che lo abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di una circostanza aggravante ovvero a seguito di concessione di circostanza attenuante, in conseguenza di tale decisione, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, va altresì dichiarata d'ufficio l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza, che l'abbia prosciolto per amnistia, a seguito della concessione di circostanze attenuanti; b) dell'art. 512, n. 2, c.p.p., nel testo risultante in forza dell'art. 134 l. 24 novembre 1981, n. 689 e prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 l. 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza, che l'abbia prosciolto per amnistia, a seguito della esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti; c) dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nel testo risultante in forza dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689 e prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 l. 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza, che l'abbia prosciolto per amnistia, a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti. - S. 299/1985 (massima A).
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