Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. In particolare si applicano l'ultimo periodo del comma 2, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall'articolo 18 della presente legge, e i commi 6, 13 e 14 dell'articolo 3 della medesima legge.

Testo vigente dal 21 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-07;62~art20 · fonte del testo