Al condannato che abbia ottenuto la revisione ai sensi degli articoli 554, n. 5) e 562, capoverso, spetta un'equa riparazione commisurata alla maggiore durata della carcerazione o internamento ed alle piu' gravi conseguenze personali e familiari derivate dalla prima condanna. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 23 maggio 1960, n. 501.

Testo vigente dal 26 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-14;481~art2 · fonte del testo