L'articolo 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e' sostituito dal seguente: " Art. 23 (Poteri della Corte costituzionale). - 1. La Corte puo', anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Puo' altresi' revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1 ".

Testo vigente dal 6 giugno 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-06-05;219~art14 · fonte del testo