Art. 10 — Revisione della misura dei benefici previdenziali

In base alle risultanze di ciascun bilancio tecnico il consiglio di amministrazione dell'istituto puo' apportare miglioramenti ai benefici facoltativi, nonche' agli assegni vitalizi, limitatamente alla parte degli assegni stessi indicata alla lettera b) degli articoli 8 e 9, a condizione che tali miglioramenti non pregiudichino l'equilibrio tecnico finanziario della gestione. Le disposizioni contenute nel comma secondo dell'articolo 10 e nel comma terzo dell'articolo 13 della legge 13 marzo 1950, n. 120, sono abrogate.

Testo vigente dal 18 marzo 1968

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;152~art10 · fonte del testo