L'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - La misura dei diritti prevista dalla presente legge e' soggetta a revisione ogni anno, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita la commissione di cui al successivo articolo. Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali. Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione".

Testo vigente dal 23 febbraio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-02-15;25~art1 · fonte del testo