Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno provvede, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso da una delegazione speciale, all'approvazione di tutti i progetti di massima e di quelli esecutivi di importo superiore a lire 5 miliardi nonche' delle perizie di variante e suppletive d'importo superiore a lire 3 miliardi. I progetti esecutivi d'importo non superiore a lire 5 miliardi nonche' le perizie di variante e suppletive di importo non superiore a lire 3 miliardi sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, senza il predetto parere, che, tuttavia, puo' essere richiesto anche per progetti inferiori a detti importi, qualora la Cassa stessa lo ritenga opportuno, in relazione alla natura e complessita' dei progetti medesimi. Il presente articolo sostituisce l'articolo 137 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Testo vigente dal 28 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-28;782~art3 · fonte del testo