Art. 23 — Deroghe in materia di trasporti

Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, per i quali non sia possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti, le regioni autorizzano l'organizzazione e la gestione, da parte dei comuni stessi, del trasporto di persone e di merci di prima necessita', con particolari modalita' stabilite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

Testo vigente dal 9 febbraio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art23 · fonte del testo