Le disposizioni della presente legge si applicano anche per i passaggi a livello delle ferrovie e tranvie extraurbane concesse all'industria privata o in regime di gestione commissariale governativa, sostituite alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le sue direzioni compartimentali, a seconda della rispettiva competenza, previo parere dell'azienda esercente. L'onere relativo gravera' sui fondi iscritti nel capitolo 5094 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per il 1969 e sul corrispondente capitolo dei successivi esercizi.

Testo vigente dal 28 giugno 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-05-29;315~art6 · fonte del testo