L'articolo 827 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 827 (Mezzi di impugnazione). - Il lodo e' soggetto soltanto all'impugnazione per nullita', per revocazione o per opposizione di terzo. I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo. Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia e' immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e' impugnabile solo unitamente al lodo definitivo".

Testo vigente dal 17 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-05;25~art19 · fonte del testo