I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono ulteriormente prorogati come segue: al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti; al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti; al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti.

Testo vigente dal 31 gennaio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-10;16~art1 · fonte del testo