E' fatto divieto al personale di cui alla presente legge, anche se fuori ruolo, di percepire indennita', proventi o compensi per prestazioni in favore della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di societa' a partecipazione pubblica. Sono comunque esclusi dal divieto, oltre all'indennita' integrativa speciale, alla quota di aggiunta di famiglia, alla tredicesima mensilita', alle indennita' di trasferta, di missione e di trasferimento e ai compensi per le attivita' di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, i proventi, i compensi e le indennita' spettanti per l'esercizio di funzioni elettive e per la partecipazione ad organi speciali di giurisdizione, per l'espletamento di operazioni elettorali o di concorso, per ogni altro incarico per il quale la partecipazione e' prevista dalla legge come obbligatoria e per lo svolgimento di incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca. Sono fatte salve le detrazioni previste dalle leggi vigenti. Sono altresi' esclusi dal divieto, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori dello Stato, i compensi previsti dall'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Testo vigente dal 6 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-02;97~art17 · fonte del testo