Le leggi sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa. I decreti che diventano efficaci a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati subito dopo che essi pervengono registrati al Ministero di grazia e giustizia, e comunque entro i trenta giorni successivi.

Testo vigente dal 17 dicembre 1984

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-11;839~art12 · fonte del testo