I contratti indicati nell'articolo precedente che scadano alla fine dell'annata agraria 1948-1949 sono prorogati sino al termine dell'anno agrario 1949-50. Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1 gennaio e il 1 marzo 1949, la proroga di cui al comma precedente cessera' col termine della corrispondente annata agraria 1950-51.

Testo vigente dal 23 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-15;533~art2 · fonte del testo