La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilita' o si rendano incompatibili. La decisione della Corte e' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.

Testo vigente dal 14 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art10 · fonte del testo