Il trattamento economico di attivita' dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, e' stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessita' di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. Saranno, in ogni caso, disciplinati per legge il reclutamento del personale, le strutture fondamentali delle carriere, la responsabilita' e i procedimenti disciplinari. Gli accordi sono triennali. Con le stesse modalita' indicate nel primo comma sara' fissato, sulla base di distinti accordi sindacali, il trattamento economico dei dipendenti delle aziende autonome dello Stato. Il trattamento economico deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti sia assicurata parita' di trattamento economico a parita' di qualifica, indipendentemente dalla amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni economiche di tutti i pubblici dipendenti. L'articolo 24 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' abrogato.

Testo vigente dal 20 agosto 1975

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 782/1988

    Parametro
    7 luglio 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977 n. 1188 ("Nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e nuove misure dei relativi compensi") e dell'art. 17 della l. 6 febbraio 1979, n, 42 ("Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 17 Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato · Art. 1 Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-22;382~art9 · fonte del testo