Dopo l'espletamento di ogni concorso e la conseguente nomina dei vincitori, si procede all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, dalle quali saranno cancellati tutti i candidati nominati in ruolo e quelli che hanno rinunciato alla nomina. I commi quinto e sesto dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono abrogati.

Testo vigente dal 14 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-09-24;820~art4 · fonte del testo