Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto riconoscimento delle associazioni e delle relative unioni o la revoca dello stesso. Comunicano, altresi', entro il 1 marzo di ogni anno, al su indicato Ministero, le informazioni riguardanti gli altri adempimenti previsti dal regolamento del consiglio delle Comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360.

Testo vigente dal 7 novembre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-10-20;674~art14 · fonte del testo