Le aliquote del contributo a favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, stabilite dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254, vengono elevate, rispettivamente, al 5 per cento, al 5 per cento ed al 10 per cento.

Testo vigente dal 7 agosto 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-25;545~art7 · fonte del testo