L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione secondo le norme dell'articolo 12, accerta che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell'articolo 132 della Carta costituzionale e della legge, verificando in particolare che sia raggiunto il numero minimo prescritto delle deliberazioni depositate. L'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimita' della richiesta di referendum e immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica e al Ministro per l'interno, nonche' al delegato che ha provveduto al deposito. L'ordinanza che dichiara illegittima la richiesta e' affissa all'albo della Corte di cassazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo vigente dal 15 giugno 1970

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 189/2008

    Questione inammissibile
    30 maggio 2008

    dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal signor Longhi Carlo, in qualità di “delegato supplente” del Comune di Pedemonte, nonché in qualità di elettore del suddetto Comune, e dal signor Baldessari Alberto, in qualità di rappresentante del comitato promotore referendario “Torniamo in Trentino”, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Rom…

    Art. 43 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo · Art. 42 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo · Art. 75 cost. · Art. 5 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art43 · fonte del testo