Art. 34 — Applicabilità dei codici penale e di procedura penale

Nel procedimento d'accusa e nel giudizio, previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penali e di procedura penale.

Testo vigente dal 13 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art34 · fonte del testo