Le lauree in scienze bancarie ed assicurative nonche' in discipline economiche e sociali, conferite dalle facolta' di economia e commercio delle Universita' statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono dichiarate equipollenti alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Testo vigente dal 20 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-10-15;757~art2 · fonte del testo