Le utilizzazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico di cui all'articolo 1 mancanti, o divenute mancanti, di valido titolo giuridico saranno regolarizzate mediante sub-concessioni da parte della regione, con effetto dalla data del 7 settembre 1945 o dalla data di inizio dell'effettiva utilizzazione, se posteriore a detta data.

Testo vigente dal 23 luglio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;304~art2 · fonte del testo