Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, nonche' nel territorio collinare dei comuni di Este e di Monselice, sono vietate l'apertura di nuove cave o miniere e la ripresa di esercizio di cave e miniere in stato di inattivita' alla data del 1° ottobre 1970. Nulla e' innovato per quanto attiene alle concessioni minerarie da sfruttare mediante perforazione di pozzi.

Testo vigente dal 22 dicembre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1097~art1 · fonte del testo