Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sulle attivita' di un'impresa, anche attraverso:

  • a)diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa;
  • b)diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
  • a)che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
  • b)che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

Testo vigente dal 13 ottobre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art7 · fonte del testo