A decorrere dal 1 gennaio 1987, le assicurazioni contro i rischi della navigazione e assimilate di cui all'articolo 2 della tariffa di cui all'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono soggette ad imposta con aliquota del 6 per cento. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di 16 miliardi di lire per il biennio 1987-1988, ripartite in ragione di 8 miliardi di lire per ciascun anno.

Testo vigente dal 13 dicembre 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-05;856~art9 · fonte del testo