Liberta' religiosa La Repubblica riconosce all'UBI e agli organismi da essa rappresentati la piena liberta' di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria. E' garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Testo vigente dal 17 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;245~art3 · fonte del testo