Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacita' professionale, diligenza e buona condotta, aver riportato nel biennio Precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, classifica non inferiore a "buono" e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma. Sono esclusi dall'ammissione:

  • a)coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneita';
  • b)coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente, abbiano riportato la sanzione della riduzione di paga di secondo grado o altra piu' grave. Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

Testo vigente dal 11 dicembre 1975

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-12-02;614~art5 · fonte del testo