L'Ente corrisponde all'assicurato o ai suoi aventi causa le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni, in pure la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidita' permanente totale ed assoluta anche nei casi in cui, al verificarsi degli eventi tutelati, il datore di lavoro risulti moroso in tutto o in parte nel versamento dei contributi dovuti. In particolare, qualora intervenga la risoluzione del rapporto d'impiego mentre il datore di lavoro risulti moroso nel versamento dei contributi dovuti, l'Ente liquida all'assicurato, o ai suoi aventi causa, gli importi accantonati alla data di risoluzione del rapporto medesimo, rispettivamente nel conto individuale del fondo di previdenza, e nel fondo di accantonamento dell'indennita' di anzianita', maggiorati degli importi dei contributi dovuti e non ancora versati per gli stessi titoli dal datore di lavoro.

Testo vigente dal 15 dicembre 1962

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1655~art7 · fonte del testo