La Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, che ne ha pure approvato lo statuto, assume la denominazione di "Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura" (E.N.P.A.I.A.). L'Ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha sede in Roma e svolge la sua attivita' su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 15 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1655~art1 · fonte del testo