Art. 7 — Gestione sostenibile delle risorse territoriali

Le regioni, nell'ambito delle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria con obiettivi di riqualificazione nella gestione sostenibile delle risorse territoriali, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, e n. 2085/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, destinano con priorita' i fondi in favore di imprese condotte da giovani agricoltori in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97.

Testo vigente dal 22 dicembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;441~art7 · fonte del testo