Per malattia od infortunio non dipendente da causa di servizio, accertati dal competente organo sanitario, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidita' dovuto a cause di guerra o di servizio, e' concesso al personale operaio della Zecca, a domanda o di ufficio, un congedo speciale per motivi di salute della durata massima di un anno. Durante tale congedo competono la paga giornaliera, le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni fissi con esclusione, pero', dei compensi accessori comunque denominati connessi alla effettiva presenza in servizio, nella misura intera per i primi sei mesi e nella misura ridotta alla meta' per il restante periodo, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia che sono corrisposte per intero.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;309~art9 · fonte del testo