Con decreto del Presidente della Repubblica, ed entro i limiti quantitativi che nel decreto stesso saranno indicati, la Zecca puo' essere autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri. Il Ministro per il tesoro puo' autorizzare la Zecca ad allestire o partecipare ad esposizioni nazionali ed internazionali di medaglie, monete, conii, cere ed altro materiale numismatico.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;309~art1 · fonte del testo