1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente dura in carica tre anni e puo' essere confermato entro i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni. 2. La carica di presidente e' incompatibile con le funzioni previste dall'articolo 7 della citata legge n. 14 del 1978, nonche' con la qualita' di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di societa' commerciali.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;399~art6 · fonte del testo