Oltre ai mezzi finanziari trasferiti annualmente dallo Stato l'osservatorio geofisico sperimentale puo' ricorrere a forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attivita', vendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni ai quali si estende la disciplina prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. L'autonomia finanziaria e contabile dell'osservatorio geofisico sperimentale si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della citata legge n. 168 del 1989.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;399~art14 · fonte del testo