Art. 9 — Trattamento economico del personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604

Al personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604, che esplichi mansioni di polizia forestale, si applica, per quanto attiene al trattamento economico di attivita', l'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538. A tal fine la qualifica di sorvegliante capo e' equiparata al grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato e le qualifiche di sorvegliante di la e di 2ª classe sono equiparate al grado di guardia scelta del Corpo forestale dello Stato.

Testo vigente dal 28 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;301~art9 · fonte del testo