Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato ad istituire presso gli Ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste mediante decreto da pubblic rare nella Gazzetta Ufficiale, Sezioni specializzate per le opere pubbliche e di bonifica montana o per l'economia agro-silvo-pastorale, ed altre eventuali, in relazione alle esigenze funzionali di detti uffici ed alle specifiche caratteristiche delle circoscrizioni territoriali.

Testo vigente dal 28 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;301~art4 · fonte del testo