A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate, gli Stati membri hanno la facolta' di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali e nel quadro del regime del transito comunitario, procedure semplificate applicabili a taluni traffici. Tali accordi sono comunicati alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art6 · fonte del testo