Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, la nomina dei commissari liquidatori e' fatta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto di una terna di persone, designate dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo, del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, cui l'ente soggetto a liquidazione aderisce. La terna di cui al comma precedente deve essere composta da persone scelte tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonche' tra esperti in materia di lavoro e cooperazione.

Testo vigente dal 26 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-17;400~art9 · fonte del testo