Alla fine della lettera a), quinto comma, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte le parole: ", nonche' le attivita', comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purche' prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;".

Testo vigente dal 3 aprile 1989

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1989-03-18;118~art3 · fonte del testo